Funzioni
La Procura della Repubblica è l’ufficio del Pubblico Ministero.
Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari (art. 70 co. 1 Ord. Giud.).
Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di Vice Procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’art. 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge (art. 71 Ord. Giud.).
Attribuzioni del pubblico ministero
Veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita (art. 73 Ord. Giud.).
Inizia ed esercita l’azione penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 112 della Costituzione e dal vigente codice di procedura penale.
Dispone direttamente della Polizia Giudiziaria (art. 109 Cost.)
Un rappresentante del Pubblico Ministero interviene a tutte le udienze penali delle Corti e dei Tribunali Ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può avere luogo (art. 74 Ord. Giud.).
Esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge: in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può avere luogo. Il Pubblico Ministero interviene sempre negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 75 Ord. Giud.).
Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge in materia di Stato Civile.
Nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali (art. 77 Ord. Giud.)
Promuove l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge (art. 78 Ord. Giud.).
Fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio (art. 79 Ord. Giud.).
Presso le Corti d’Appello ed i Tribunali ordinari il Pubblico Ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali. Il Pubblico Ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. In materia civile non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle Corti o dei Tribunali ordinari ( art. 80 Ord. Giud.).