WELCOME_MESSAGE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como

Domande Frequenti

In questa sezione potrai trovare alcune indicazioni che potrebbero esserti utili 

Domande più frequenti

Sì, sei obbligato dalla legge a presentarti nel giorno e nell'ora riportati nel decreto che ti è stato notificato. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato ed il Giudice ti comminerà una sanzione. 

Puoi essere esonerato solo se sei malato, l'udienza verrà rinviata e sarai citato per una nuova udienza.

Se sei stato citato da questa Procura della Repubblica di Como ma non puoi essere presente perchè malato, dovrai informarci entro le ore 8.45 del giorno dell'udienza con una PEC a dibattimento.procura.como@giustiziacert.it allegando il certificato medico e la copia del decreto che ti abbiamo notificato. 

Il testimone può essere accompagnato in aula?

È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.

Quante volte è richiesta la presenza del testimone?

Di solito il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo.

Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?

Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’ assenza.

La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio.

Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso un Commissariato, una Questura, un Comando Carabinieri o ci si puo' rivolgere ad un Avvocato. 

Puo' essere anche formulata personalmente e presentata direttamente in Procura della Repubblica depositanto l'atto presso lo Sportello. L'atto dovrà essere firmato alla presenza del Funzionario presentando un documento di identità.

Puoi telefonare al  direttamente al 112 oppure recarti presso i Servizi Sociali territoriali o i Centri Anti-violenza oppure puoi chiamare  il numero 1522 (numero Anti Violenza e Stalking). 

 

Youpol è  l'app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, viene estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. 
L'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.
È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il NUE e dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura.

Ios :  YouPol su App Store (apple.com) 

Android: YouPol - App su Google Play

Suggerimenti per utilizzare al meglio l’applicazione:

  • descrivere l'episodio in modo dettagliato, indicando il luogo, l'orario e le persone coinvolte;
  • se possibile, inviare un video, un audio, un'immagine o un testo che descrivano l'episodio;
  • se si effettua la segnalazione in forma anonima, è importante fornire informazioni che possano aiutare la Polizia a identificare l'episodio.

Nei casi più urgenti, sempre tramite un pulsante dell’app, è possibile chiamare direttamente il N.U.E. 112 o, dove non presente, il 113 della Questura.

L’Ufficio Spese di Giustizia (Piano 6° del Palazzo di Giustizia, stanza 625, tel 031.231378 / 031.231366, spesedigiustizia.procura.como@giustizia.it), secondo quanto disposto dal D.P.R. 115/2002, avvia al pagamento i decreti di liquidazione, sia quelli di competenza dell’ufficio liquidazioni, sia i decreti trasmessi dalle segreterie dei PM competenti, emettendo i relativi mandati in favore di consulenti tecnici, nonché di società e gestori che hanno reso servizi per intercettazioni. (capitoli di spesa 1360 e 1363). L’ufficio Spese provvede altresì alla liquidazione degli Ufficiali di PG per le missioni fuori sede e all’estero.

Le istanze, ai fini della liquidazione, devono essere inviate esclusivamente on line, attraverso il sistema web “Liquidazioni Spese di Giustizia” raggiungibile tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia o direttamente al seguente link: https://lgs.giustizia.it/. Da gennaio 2022 l’autenticazione avviene tramite SPID o CNS, avendo cura, nel caso di persona giuridica, di autenticarsi e di trasmettere l’istanza come persona giuridica.

Nessun cartaceo dovrà essere depositato o trasmesso alle segreterie di competenza.

Nella sezione “modulistica” è pubblicato l’apposito modulo di richiesta di liquidazione a favore di ausiliario del magistrato (è pubblicato anche un modulo per l’istanza collegiale, oltre al modulo previsto per la richiesta dell’indennità di trasferta nel caso di missioni di Ufficiali di PG).

Le istanze di liquidazione devono essere complete di tutti i dati richiesti tra cui il nominativo del magistrato competente alla liquidazione, il numero del procedimento penale cui imputare la spesa, il periodo di inizio e fine incarico, la corretta tipologia di beneficiario.

A questo proposito si precisa che le tipologie sono le seguenti:

  1. interprete
  2. interprete per intercettazione
  3. traduttore
  4. Ufficiale di PG
  5. consulente tecnico

Nella categoria di consulente tecnico sono compresi i consulenti medici, i consulenti informatici, i consulenti contabili, gli psicologi, coloro che prestano il servizio di noleggio di autovetture, nonché di materiale informatico.

Alle istanze devono essere allegati, previa scansione dei documenti cartacei, tutti gli allegati (in via principale verbale di nomina e conferimento incarico, il verbale di deposito della consulenza e/o la copia della prima pagina della relazione con timbro e firma della segreteria del PM competente, e/o la copia della trasmissione via mail), oltre alla documentazione relativa ad eventuali spese sostenute.

Si raccomanda, a questo proposito, che non è assolutamente possibile trasmettere scansioni a colori, né tanto meno fotografie dei documenti, che appesantirebbero eccessivamente i file.

Si rammenta che la trasmissione via web non sostituisce l’obbligo dei beneficiari di comunicare all’Ufficio Spese ogni eventuale variazione relativa alla propria posizione anagrafica e fiscale, nonché relativa ai dati di pagamento, che devono essere sempre tempestivamente aggiornati a cura degli interessati. Tale comunicazione deve avvenire esclusivamente all’indirizzo mail: spesedigiustizia.procura.como@giustizia.it.

Quando il regime fiscale di appartenenza prevede l’emissione della fattura, questa dovrà essere trasmessa elettronicamente seguendo le istruzioni operative pubblicate sul sito, solo dopo l’emissione del provvedimento lordo esecutivo.

Istanze incomplete, in quanto prive dei dati previsti o carenti della documentazione, saranno rifiutate e dovranno essere trasmesse nuovamente con le integrazioni e correzioni richieste.

L’utente che accede al sistema ha la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento di tutte le sue istanze già presentate.

Si rinvia alle istruzioni contenute:

  • nell’allegato documento PDF, contenente il vademecum per le istanze di liquidazione e la circolare del 9.3.2011 del Ministero della Giustizia;
  • nel manuale utente SGI SIAMM;

Per eventuali chiarimenti sulla procedura telematica e sulla risoluzione di qualsiasi questione tecnica, è necessario rivolgersi al servizio di Help Desk del Sistema Siamm.
email: supporto.SIAMM@giustizia.it
Telefono: +39 06 90289117

La richiesta ex. art. 335 c.p.p. consente  di ricevere comunicazione circa l'iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa. Per fare ciò è possibile presentare un'apposita istanza alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo di commissione del reato.

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia 23.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda?

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Fai dunque riferimento alle cancellerie di quell'ufficio. 

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile
  • può accogliere l'istanza
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza?

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata?

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Torna a inizio pagina Collapse