La vittima di un reato in condizioni economiche disagiate ha diritto al Patrocinio a spese dello Stato in materia penale: ha lo scopo di attuare l’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e garantire l’accesso al diritto di difesa persone non in grado economicamente di avvalersi del patrocinio di un avvocato.
Le persone non abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. La disciplina attuale è stata raccolta nel DPR 30 maggio 2012 n. 115 “ Testo unico in materia di spese di giustizia” – articoli dal 74 al 141