Per l'ottenimento dei certificati del Casellario Giudiziale, dei Carichi Pendenti, dell'Iscrizione all'anagrafe delle sanzioni, degli Illeciti amministrativi, l'Ecrs ed il Certificato Europeo è previsto il pagamento di:
Nel caso si richieda con URGENZA, ossia entro due giorni lavorativi, è necessario una ulteriore
L'ufficio in caso di richiesta urgente emetterà i certificati nell'immediato compatibilmente con l'afflusso dell'utenza e comunque per non oltre due certificati richiesti da ciascun utente.
Il Certificato ai sensi dell'art. 335 è gratuito.
La Visura del Casellario Giudiziale è gratuita.
Il Modulo Standard Multilingue è gratuito, ma deve essere allegato al Certificato del Casellario per cui vanno versati i diritti ed il bollo.
Per ora non è previsto il pagamento del bollo in maniera digitale, ma solo il pagamento dei diritti di certificazione che possono dunque essere versati con PagoPa ; pertanto, salvo il caso di esenzione del bollo e non dei diritti, consigliamo di acquistarli entrambi presso le rivendite autorizzate prima di accedere agli Uffici.
Il rilascio dei certificati del Casellario e dei Carichi Pendenti, è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto per essere:
In tali casi (esenzione totale di bollo e diritti) la richiesta puo' essere inoltrata via PEC. Specifiche informazioni per la richiesta e la restituizione tramite pec sono reperibili nella apposita sezione,
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella B che trovi qui allegata.
Anche in questo caso (esenzione del solo bollo) la richiesta puo' essere inoltrata via PEC ma andranno versati i diritti in modalità telematica ed allegata alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro).
Si ricorda che il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000, lo dispone l’art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183.