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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como

Comunicazione delle iscrizioni e stato del procedimento

INFORMAZIONI

La richiesta ex. art. 335 c.p.p. consente  di ricevere comunicazione circa l'iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa.

Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è  possibile conoscere soltanto:

  • il numero e l’anno di iscrizione del procedimento
  • il nome del Pubblico Ministero titolare del procedimento
  • il nome dell’indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato in quanto indagato potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese. In modo analogo la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati    
  • il reato per il quale si svolgono le indagini
  • la data del fatto e dell’iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21 bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace)

Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l’attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).

Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel Certificato dei Carichi Pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.

Anche in tutti questi casi vi sarà l’attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Oltre all’indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori.

Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati o esponenti.

Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche.

In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.

Se perviene dall’interessato, la richiesta è depositata previa compilazione del modulo presso lo sportello Cittadini/Certificazioni al primo piano e lì ritirata.  

Alla richiesta (depositata allo Sportello) deve essere sempre allegata la documentazione indicata nel modulo:

  • fotocopia del documento di identità dell’interessato (indagato o persona offesa), 

Se perviene dal difensore nominato:

  •  esclusivamente per PDP allegando il modulo o una richiesta specifica allegando
  • fotocopia del tesserino di iscrizione all’Ordine
  • la nomina a difensore , con firma autentica, da parte del proprio assistito,
  • unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso.

Non avendo valore certificativo, l’attestazione è esente da imposta di bollo e da diritti di cancelleria.

 

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